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There are no translations available. Le opere dell'ingegno che hanno carattere creativo e che appartengono alla letteratura, alle arti figurative, alla musica, al teatro ed alla cinematografia, nonché all'architettura sono protette dalle disposizioni sul cd. diritto d'autore (o copyright), così come i programmi per elaboratore, le banche dati intese come raccolte di opere e dati disposti sistematicamente o metodicamente ed accessibili individualmente. La tutela del diritto, che si sostanzia nel diritto esclusivo dell'autore di pubblicare l'opera e di sfruttarla economicamente, si acquista al momento stesso della creazione dell'opera, senza formalità. L'autore e i suoi eredi hanno in qualsiasi momento il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi modifica che possa recare danno all'opera stessa o pregiudizio al loro onore e decoro. La durata, invece, dei diritti economici, che possono essere trasmessi, alienati, è di settanta anni dopo la morte dell'autore. I diritti di autore possono essere esercitati direttamente dall'autore o dai suoi aventi causa oppure dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) o da altre società similari straniere quali ad es. Copyright Office negli USA. In sostanza la S.I.A.E. si preoccupa di concedere licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione delle opere, di percepirne i proventi e di ripartire questi ultimi tra gli autori. Inoltre, la S.I.A.E. tiene, tra gli altri, un registro per le opere inedite, nel quale, su istanza dell'autore può essere inserita l'opera non ancora pubblicata. Tale procedura, che si sostanza nel deposito dell'opera con l'indicazione del nome dell'autore ed il pagamento della relativa tassa, consente l'attribuzione di una data certa all'opera. Il deposito dura cinque anni, rinnovabili per altrettanti cinque anni dietro pagamento della tassa. |



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