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Chi è titolare di un diritto di proprietà industriale può adire l'autorità giudiziaria civile e/o penale nei confronti del contraffattore, cioè di colui che viola i diritti di privativa su un brevetto, su un marchio, su un design, su un modello di utilità.

Per ottenere una tutela penale, sarà necessario sporgere una denuncia-querela contro il presunto contraffattore davanti all'autorità competente per attivare il procedimento penale. Il procedimento si attiva d'ufficio, quando il Pubblico Ministero competente viene a conoscenza della presunta commissione di reato (ad es. a seguito di segnalazione da parte della Dogana durante il normale controllo che effettua sulle merci in transito). Al termine del processo penale, accertata la contraffazione, l'imputato viene condannato ad una pena detentiva, a cui può essere aggiunta anche una condanna al pagamento del risarcimento del danno a favore del titolare della privativa che si sia costituito parte civile.

Per ottenere, invece, una tutela civile, il titolare di un diritto di proprietà industriale dovrà adire le Sezioni Specializzate dei Tribunali della Proprietà Industriale, di recente istituzione (D.ls. 168/2003), iniziando una causa civile e chiamando in causa il presunto contraffattore.

Tuttavia, al fine di evitare che l'eccessiva durata della causa possa incidere negativamente sui suoi diritti, il proprietario di un brevetto/marchio/design/modello utilità potrà chiedere al giudice competente una tutela cautelare, in attesa della sentenza definitiva. E' evidente che il giudice dovrà valutare con attenzione tutti gli elementi che entrambe le parti (il titolare della privativa ed il presunto contraffattore) gli sottoporranno per decidere se concedere o meno la tutela provvisoria. Generalmente, il provvedimento cautelare concedibile è la cd. "inibitoria" che consiste nella intimazione al presunto contraffattore di non produrre o commercializzare più e fino a sentenza definitiva i prodotti in violazione del diritto di proprietà industriale (ad es. maglie con lo stesso marchio, macchine utilizzanti lo stesso concetto inventivo, gli stessi modelli di scarpe, ecc.). A questo può accompagnarsi anche la pubblicazione su quotidiani/periodici nazionali, locali, o specializzati dell'estratto del provvedimento al fine di consentire al consumatore di capire che vi è una controversia su un certo prodotto, nonché il sequestro della merce che si ritiene in contraffazione.

Altro provvedimento cautelare concedibile al fine di acquisire la prova della contraffazione è la cd. "descrizione", che consiste nell'autorizzazione concessa dal giudice al titolare della privativa di recarsi insieme all'Ufficiale Giudiziario ed ad un consulente del giudice presso l'azienda, il magazzino o altro luogo dove si ritiene essere la merce in contraffazione.

Al termine della causa civile, il provvedimento cautelare sarà confermato o revocato dal Tribunale che decide sulla controversia e, pertanto, la sentenza prenderà il posto di esso.

La causa civile, una volta accertata la contraffazione, conterrà la cd. "inibitoria" oltre che la quantificazione del risarcimento dei danni che il contraffattore dovrà versare al titolare della privativa e l'ordine di pubblicazione dell'estratto della sentenza su quotidiani/periodici nazionali, locali, o specializzati.