Concorrenza sleale PDF Stampa E-mail

Il nostro ordinamento promuove in linea generale la libera concorrenza, sanzionando però comportamenti considerati sleali (art. 2598 c.c.).

Essi sono stati enucleati in tre distinte categorie dal legislatore:

  1. Atti confusori: l'uso di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri o l'imitazione servile dei prodotti di un concorrente, o il compimento con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
  2. Denigrazione: la diffusione di notizie e apprezzamenti sui prodotti e sulle attività di un concorrente, atti a determinarne discredito, o l'appropriazione di pregi di prodotti o dell'impresa di un concorrente;
  3. Scorrettezza professionale: l'avvalersi direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

Affinché si possano ritenere sussistenti i comportamenti sleali è necessario che i soggetti siano imprese e che vi sia un regime di concorrenza nel settore economico in questione e in particolare che gli imprenditori concorrenti condividano la clientela finale (seppur con qualche distinguo enucleato dalla giurisprudenza).

Il giudice ordinario competente adito potrà, anche in via cautelare, concedere tutti i provvedimenti ritenuti più idonei nel caso in specie per interrompere l'attività di concorrenza sleale, con condanna nel merito al risarcimento del danno e pubblicazione della sentenza.