Difesa passiva PDF Stampa E-mail

Anche la controparte del titolare di un diritto di privativa ha diritto a vedere tutelato il principio della libera concorrenza e, per questo, può adire l'autorità giudiziaria civile in via autonoma (cioè agendo direttamente davanti al giudice senza attendere di essere chiamato in causa dal proprietario del brevetto/marchio/design/modello di utilità) affinché accerti: 1) se il diritto di proprietà industriale è valido; 2) se effettivamente lede il diritto di proprietà industriale altrui (azione di cd. "accertamento negativo della contraffazione").

In sostanza, nel primo caso, la controparte sosterrà che il brevetto/marchio/design/modello di utilità è nullo, o invalido, o decaduto e pertanto essa è del tutto legittimata a produrre o commercializzare lo stesso prodotto del concorrente.

Nel secondo caso, chiederà al giudice di accertare che il prodotto commercializzato da essa è diverso (o non confondibile) da quello oggetto della privativa e, pertanto, libero di essere venduto in regime di libera concorrenza.